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Concordato semplificato, controlli sostanziali del Tribunale

  • 17 ott 2025
  • Tempo di lettura: 1 min


L'articolo si concentra sul ruolo del Tribunale nel Concordato Semplificato per la Liquidazione (CSL), introdotto dal Codice della Crisi. Sebbene il concordato sia definito "semplificato" e si basi sulla proposta del debitore (o dell'Organismo di Composizione della Crisi - OCC) e sulla valutazione di un ausiliario, il Tribunale mantiene un potere di controllo sostanziale sull'intera operazione, in particolare sulla convenienza economica della proposta per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria (Liquidazione Giudiziale - LG).

Il Tribunale deve infatti verificare la correttezza della valutazione dell'ausiliario, che certifica il rispetto del "principio di non deterioramento" (cioè che i creditori non ricevano meno di quanto otterrebbero in LG). In caso di opposizioni o criticità emerse, il Tribunale può disporre l'integrazione della relazione, nominare un secondo esperto o rigettare la domanda. L'orientamento dei giudici è di non limitarsi a un controllo meramente formale, ma di entrare nel merito della proposta, valutando la veridicità dei dati e la sua attuabilità.

Nella sezione di Cassazione, viene poi evidenziato un altro aspetto chiave: il ricorso in 30 giorni contro l'atto che chiude la liquidazione. La sentenza chiarisce che il termine di 30 giorni per il reclamo contro il decreto che definisce i rapporti della liquidazione giudiziale decorre dalla comunicazione del decreto stesso e non dalla sua pubblicazione.

Fonte: ItaliaOggi, 8 Ottobre 2025 (pagina 40, sezione "Diritto dell'economia")


 
 
 

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