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Concordato semplificato, controlli sostanziali del Tribunale



L'articolo si concentra sul ruolo del Tribunale nel Concordato Semplificato per la Liquidazione (CSL), introdotto dal Codice della Crisi. Sebbene il concordato sia definito "semplificato" e si basi sulla proposta del debitore (o dell'Organismo di Composizione della Crisi - OCC) e sulla valutazione di un ausiliario, il Tribunale mantiene un potere di controllo sostanziale sull'intera operazione, in particolare sulla convenienza economica della proposta per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria (Liquidazione Giudiziale - LG).

Il Tribunale deve infatti verificare la correttezza della valutazione dell'ausiliario, che certifica il rispetto del "principio di non deterioramento" (cioè che i creditori non ricevano meno di quanto otterrebbero in LG). In caso di opposizioni o criticità emerse, il Tribunale può disporre l'integrazione della relazione, nominare un secondo esperto o rigettare la domanda. L'orientamento dei giudici è di non limitarsi a un controllo meramente formale, ma di entrare nel merito della proposta, valutando la veridicità dei dati e la sua attuabilità.

Nella sezione di Cassazione, viene poi evidenziato un altro aspetto chiave: il ricorso in 30 giorni contro l'atto che chiude la liquidazione. La sentenza chiarisce che il termine di 30 giorni per il reclamo contro il decreto che definisce i rapporti della liquidazione giudiziale decorre dalla comunicazione del decreto stesso e non dalla sua pubblicazione.

Fonte: ItaliaOggi, 8 Ottobre 2025 (pagina 40, sezione "Diritto dell'economia")


 
 
 

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