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Reati tributari: la Cassazione ridefinisce il profitto confiscabile

L'orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte subisce un'importante svolta. Con la recente sentenza n. 279/2026, depositata il 7 gennaio, la Terza sezione penale della Corte di Cassazione ha stabilito che il profitto confiscabile non deve necessariamente coincidere con il valore dei beni sottratti o della garanzia patrimoniale.

In precedenza, la prassi consolidata ammetteva confische di importo superiore alle cifre evase, basandosi sul valore del bene oggetto dell'operazione fraudolenta (come un ramo d'azienda ceduto). La nuova pronuncia chiarisce invece che il profitto va individuato nell'effettivo vantaggio economico conseguito, che normalmente coincide con l'imposta evasa o non riscossa.

I punti chiave della decisione includono:

* Principio di proporzionalità: La confisca non può trasformarsi in una misura sproporzionata o puramente afflittiva.

* Natura dell'atto: L'atto fraudolento non richiede necessariamente artifici o raggiri, ma può essere qualsiasi dispositivo che renda più difficoltosa la riscossione coattiva.

* Quantum della confisca: È necessaria una motivazione puntuale sull'importo effettivamente confiscabile, tenendo conto anche di eventuali pagamenti o estinzioni del debito tributario avvenuti dopo il reato.

Autori: Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Fonte: (Il Sole 24 Ore - sezione Norme e Tributi)



 
 
 

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