Iva omessa, reato estinto con il debito rateizzato
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Corte di Cassazione (sentenza n. 14721)** ha chiarito i confini dell'esclusione della punibilità per il reato di omesso versamento #IVA a seguito della riforma del sistema sanzionatorio (**Dlgs n. 87/2024**).
Il punto centrale della decisione stabilisce che:
* **Retroattività:** La nuova disciplina, essendo più favorevole al contribuente (*favor rei*), si applica anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore.
* **Condizione essenziale:** Per evitare la punibilità, deve esistere un **piano di rateizzazione del debito in corso**.
* **Il caso specifico:** Un imprenditore sperava nell'estinzione del reato perché l'Agenzia delle Entrate non aveva inviato la comunicazione degli esiti del controllo automatizzato entro i termini. Tuttavia, la Cassazione ha accolto il ricorso della Procura poiché l'indagato **non aveva attivato spontaneamente alcun piano di pagamento**.
**Conclusione:** La semplice mancanza di comunicazione da parte dell'ufficio non basta a rendere il fatto non punibile se il contribuente non si è attivato per pagare il debito a rate.
* **Autori:** Antonio Iorio e Laura Ambrosi
* **Fonte:** Sole 24 Ore (sezione Cassazione)
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