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Infiltrazioni mafiose, giro di vite sul controllo giudiziario volontario


L'articolo analizza la recente decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (informazione provvisoria n. 18/2025) riguardo ai presupposti per l'accesso al controllo giudiziario volontario.

Fino a questa sentenza, esisteva un contrasto giurisprudenziale:

* Un orientamento riteneva che bastasse l'impugnazione di un'interdittiva antimafia per attivare il controllo.

* L'orientamento più restrittivo (ora confermato dalle Sezioni Unite) sostiene che il giudice debba sempre accertare il pericolo di infiltrazione mafiosa, seppur occasionale, prima di ammettere l'azienda alla misura.

Conseguenze della decisione:

Le Sezioni Unite hanno scelto la linea più rigorosa: il controllo giudiziario non può essere usato come uno strumento "preventivo" per aziende sane che vogliono solo tutelarsi, ma è riservato esclusivamente a realtà dove il rischio di inquinamento mafioso è concreto e accertato. L'autrice evidenzia come questa scelta restringa il campo d'applicazione della norma, creando potenzialmente un "vuoto di tutela" per le imprese e suggerendo la necessità di un intervento legislativo chiarificatore.



 * Autore: Marcella Vulcano

 * Fonte: Ipsoa (Quotidiano Giuridico) – Sezione Penale

 * Riferimento normativo citato: Articolo 34-bis del Dlgs 159/2011 (Codice Antimafia)



 
 
 

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