Banca responsabile per il furto del dipendente
- RC Commercialisti
- 3 ott
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L'articolo tratta della responsabilità di una banca per il furto commesso da un proprio dipendente. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 26575/2025, ha accolto il ricorso di un istituto bancario, ma solo per un vizio di motivazione, rimandando il caso per una nuova valutazione.
Il fulcro della questione è l'applicazione dell'articolo 1228 del Codice Civile, che estende la responsabilità del creditore (la banca) per i fatti dolosi o colposi dei propri ausiliari (i dipendenti) nell'esecuzione della prestazione. Nel caso specifico, la Cassazione conferma che l'Istituto è responsabile per non aver adottato le cautele necessarie a prevenire il furto, specialmente considerando che il dipendente era già stato coinvolto in precedenti episodi disciplinari per appropriazione indebita.
La Corte ha stabilito che:
* L'istituto deve ridurre i rischi derivanti dalla presenza di soggetti segnalati per condotte illecite.
* La responsabilità riguarda sia la banca per non aver vigilato, sia il direttore/azienda e la cassiera che materialmente hanno commesso l'illecito.
* La banca ha il dovere di informare i dipendenti sui rischi derivanti dalla presenza di personale segnalato per comportamenti illeciti.
* Una presenza particolarmente protetta per i dipendenti con precedenti può aprire la porta a una generalizzata diminuzione di responsabilità.
In sintesi, l'istituto è chiamato a rispondere del danno a terzi causato dal dipendente in base all'articolo 1228 c.c., ma viene accolto il ricorso solo per valutare meglio la sua corresponsabilità.
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Autore
Giampiero Falasca
Fonte
Sole24Ore (sezione "Cassazione" del quotidiano)
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