top of page

Banca responsabile per il furto del dipendente

L'articolo tratta della responsabilità di una banca per il furto commesso da un proprio dipendente. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 26575/2025, ha accolto il ricorso di un istituto bancario, ma solo per un vizio di motivazione, rimandando il caso per una nuova valutazione.

Il fulcro della questione è l'applicazione dell'articolo 1228 del Codice Civile, che estende la responsabilità del creditore (la banca) per i fatti dolosi o colposi dei propri ausiliari (i dipendenti) nell'esecuzione della prestazione. Nel caso specifico, la Cassazione conferma che l'Istituto è responsabile per non aver adottato le cautele necessarie a prevenire il furto, specialmente considerando che il dipendente era già stato coinvolto in precedenti episodi disciplinari per appropriazione indebita.

La Corte ha stabilito che:

* L'istituto deve ridurre i rischi derivanti dalla presenza di soggetti segnalati per condotte illecite.

* La responsabilità riguarda sia la banca per non aver vigilato, sia il direttore/azienda e la cassiera che materialmente hanno commesso l'illecito.

* La banca ha il dovere di informare i dipendenti sui rischi derivanti dalla presenza di personale segnalato per comportamenti illeciti.

* Una presenza particolarmente protetta per i dipendenti con precedenti può aprire la porta a una generalizzata diminuzione di responsabilità.

In sintesi, l'istituto è chiamato a rispondere del danno a terzi causato dal dipendente in base all'articolo 1228 c.c., ma viene accolto il ricorso solo per valutare meglio la sua corresponsabilità.


Autore

Giampiero Falasca

Fonte

Sole24Ore (sezione "Cassazione" del quotidiano)

 
 
 

Commenti

Valutazione 0 stelle su 5.
Non ci sono ancora valutazioni

Aggiungi una valutazione
bottom of page