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La Confisca Doganale è Esclusa se l'Operatore Estingue il Debito


La recente normativa (Decreto Correttivo della Riforma Doganale) ha introdotto un'importante novità: l'esclusione della confisca doganale in caso di estinzione del debito tributario da parte dell'operatore. Questa misura, nata per favorire il tempestivo spontaneo adempimento, mira a non incorrere nell'applicazione della confisca stessa.

Il provvedimento, che si basa sull'articolo 12 dello schema di decreto legislativo (ora allineato alle disposizioni nazionali complementari del D.Lgs. 14/2024), stabilisce che, se l'operatore provvede al pagamento del tributo evaso e della sanzione amministrativa, la confisca non trova applicazione.

In precedenza, la confisca era un atto che veniva ad oggetto l'intera importazione, rendendo ininfluente la successiva regolarizzazione da parte dell'operatore. Con il nuovo correttivo, invece, si valuta la necessità di evitare la confisca della merce se l'operatore versa la sanzione, sanando l'obbligazione doganale.

Questo principio non è ritenuto del tutto eliminabile, in quanto in caso di mancato pagamento del tributo, la confisca è "sostanzialmente disarmata" di fronte all'evasione dei diritti doganali.

Nonostante il testo del decreto correttivo sia stato criticato per alcuni aspetti, l'obiettivo è stato quello di adeguare la normativa introdotta dalla riforma doganale alla luce dei principi espressi dalla Consulta. La disposizione è stata anticipata dalla VI Commissione finanze e approvata con il D.Lgs. 81/2025.

In sintesi, la nuova norma favorisce la regolarizzazione e offre all'operatore la possibilità di evitare la confisca se provvede al pagamento dei tributi dovuti e delle sanzioni amministrative, garantendo una maggiore proporzionalità tra l'infrazione e la sua conseguenza.


 
 
 

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