Bonus edilizi, la prima cessione concretizza la truffa aggravata
La pronuncia delle Sezioni Unite risolve il contrasto giurisprudenziale sul trattamento penale dei crediti fittizi derivanti dal Superbonus 110%.
Restano comunque aperti altri fronti, come la misura del profitto e la tutela della buona fede del cessionario.
Secondo la Corte, la costituzione di un credito d'imposta fittizio (tramite fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti) con l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione integra il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, anziché la sola indebita percezione.
Il reato si consuma nel momento in cui avviene il perfezionamento della prima cessione (o della comunicazione dell'opzione e accettazione del credito sulla piattaforma cessione crediti).
Sebbene il principio sia stato formulato per il Superbonus 110% e gli articoli 119 e 121 del DL 34/2020, la motivazione offre argomenti che potranno essere estesi ad altri bonus edilizi e verificati caso per caso.
Fonte
Antonio Iorio Sole24Ore
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