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Bonus edilizi, la prima cessione concretizza la truffa aggravata

10 minuti fa
Tempo di lettura: 1 min

  • La pronuncia delle Sezioni Unite risolve il contrasto giurisprudenziale sul trattamento penale dei crediti fittizi derivanti dal Superbonus 110%.

  • Restano comunque aperti altri fronti, come la misura del profitto e la tutela della buona fede del cessionario.

  • Secondo la Corte, la costituzione di un credito d'imposta fittizio (tramite fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti) con l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione integra il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, anziché la sola indebita percezione.

  • Il reato si consuma nel momento in cui avviene il perfezionamento della prima cessione (o della comunicazione dell'opzione e accettazione del credito sulla piattaforma cessione crediti).

  • Sebbene il principio sia stato formulato per il Superbonus 110% e gli articoli 119 e 121 del DL 34/2020, la motivazione offre argomenti che potranno essere estesi ad altri bonus edilizi e verificati caso per caso.

Fonte

Antonio Iorio Sole24Ore

 
 
 

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